40 ore ogni 5 anni
Il personale quinquennio di ogni CSP/CSE parte dalla data di ultimazione del corso iniziale da 120ore. In particolare:
- 15 maggio 2008 per chi si è formato prima di questa data (entrata in vigore del D.Lgs.81/2008)
- Data di ultimazione del corso da 120ore per chi si è formato dopo il 15 maggio 2008.
Quindi un CSP/CSE che si è formato prima del 15 maggio 2008, per mantenere il ruolo, dovrà documentare:
- 40 ore entro il 15 Maggio 2013
- 40 ore entro il 15 Maggio 2018
- 40 ore entro il 15 maggio 2023
- 40 ore entro il 15 maggio 2028
- e cosi via
In caso di mancato completamento dell'aggiornamento del quinquennio, i CSP/CSE, pur mantenendo il ruolo derivato dalla frequenza del corso da 120 ore, non potranno esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito ai quinquenni trascorsi.
Quindi, se per esempio alla scadenza del 15 maggio 2023, un CSP/CSE avesse frequentato 30 ore di aggiornamento delle 40 ore previste nel quinquennio 2018 / 2023, è sospesa la sua abilitazione fino a quando non terminerà le 10 ore di aggiornamento mancanti. Dopo questa data inizierà il conteggio delle 40 ore da completare entro il 15 maggio 2028 ... e così via.
Se, al contario, un CSP/CSE alla scadenza del quinquennio documenta, ad esempio, 50 ore di aggiornamento rispetto alle 40 ore previste, le 10 ore in eccesso non costituiranno credito formativo per il quinquennio successivo.